LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO Ha emesso la seguente ordinanza sul seguente fascicolo r.g. fasc. n. 3989/92 contenente: appello principale n. 6564/91 presentato a mano in data 10 agosto 1991 con ricevuta n. 6564/91 dall'ufficio imposte dirette di Roma, primo ufficio (controparte: Pellicani Emilio, residente a Roma in via Archimede, 98) contro la decisione: n. 37/1/91 pronunciata in data 8 febbraio 1991 (atti citati: avv. di accert. n. 5311015179. Imposta: Irpef + Ilor 82 (decisioni pronunciate dalla commissione tributaria di primo grado di Roma); L'ufficio, con avviso notificato in data 22 dicembre 1989, affermava l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente Pellicani Emilio per l'anno 1982, avendo questi presentato il solo certificato mod. 101, rilasciato dal proprio datore di lavoro; in particolare l'ufficio affermava che, in mancanza delle condizioni previste dal quarto comma, lett. d), dell'art. 1 del d.P.R. n. 600/1973, veniva a configurarsi un caso di omissione della dichiarazione dei redditi e, quindi, accertava d'ufficio e determinava il reddito complessivo ai sensi degli artt. 37 e 41 del d.P.R. n. 600/1973. Con ricorso del 20 febbraio 1990, il contribuente eccepiva preliminarmente la tardivita' dell'accertamento per intervenuta decadenza e nel merito la infondatezza dello stesso. Con memoria del 16 gennaio 1991 l'ufficio, richiamandosi alla circolare 30 aprile 1977, n. 7/1496, insisteva dell'affermare che, in assenza delle condizioni di legge, l'invio del mod. 101 configura una omissione della presentazione della dichiarazione e che, quindi, non sussiste alcuna decadenza da parte dell'ufficio, avendo operato nel rispetto dei termini previsti dal secondo comma dell'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973. Nel merito chiedeva la conferma del proprio operato. La commissione di primo grado accoglieva il ricorso, annullando l'accertamento impugnato per tardivita', riconoscendo che la presentazione del modello 101 doveva ritenersi comunque sostitutiva della dichiarazione dei redditi ai fini della decorrenza del termine piu' breve per l'accertamento dei redditi in rettifica, ai sensi del primo comma dell'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973. Con appello del 10 agosto 1991 l'ufficio afferma la tempestivita' del proprio operato, dovendosi riconoscere l'omessa presentazione della dichiarazione anche nell'ipotesi di avvenuta presentazione del mod. 101 al di fuori dell'ipotesi prevista dalla legge. Con memoria dell'11 settembre 1992 resite il contribuente chiedendo il rigetto dell'appello principale. L'ufficio in udienza produce note con data 8 ottobre 1992. La commissione si riserva di decidere all'udienza del 9 ottobre 1992 e la riserva viene sciolta il 13 novembre 1992. Motivi dell'ordinanza La commissione osserva che il diverso termine al quale e' legato l'ufficio per effettuare gli accertamenti previsti rispettivamente di cinque e sei anni dal primo e dal secondo comma dell'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973, deriva unicamente dalla avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi. Alla presentazione della dichiarazione dei redditi sono tenuti i soggetti passivi del tributo diretto, anche se non ne consegue alcun debito di imposta, ai sensi del primo comma dell'art. 1 del d.P.R. n. 600/1973. Sono tuttavia esonerati dall'obbligo della dichiarazione, ai sensi del successivo quarto comma, lett. d), i lavoratori dipendenti e i pensionati che non posseggono altri redditi e che spediscano o consegnino il mod. 101 nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione. Dal tenore della norma esonerativa sembra emergere che la presentazione del mod. 101 costituisca altra fattispecie rispetto a quella generale della presentazione della dichiarazione dei redditi. Questa circostanza legittimerebbe, come affermato anche in questa sede dall'ufficio, l'applicabilita' del termine piu' lungo per notificare un avviso di accertamento dei redditi cosi' come previsto dal secondo comma dell'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973, potendo equipararsi ad una ipotesi di mancata presentazione della dichiarazione. Qualora invece, come ritenuto dalla decisione oggetto del presente gravame, il richiamo alla dichiarazione contenuto nell'art. 43, primo e secondo comma, dovesse intendersi nel senso di ricomprendere nel termine "dichiarazione" anche l'ipotesi di presentazione nei termini del mod. 101, tornerebbe applicabile il primo comma dell'art. 43 e la tesi dell'ufficio non avrebbe fondamento. Cosi' inquadrata la questione la commissione rileva che, ove si accedesse alla tesi prospettata dall'ufficio, la norma esonerativa dalla presentazione della dichiarazione per i lavoratori dipendenti porrebbe gli stessi nella disuguale condizione, rispetto ad altri soggetti, non esonerati e tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, di dover sottostare ad un termine piu' lungo concesso all'ufficio dal secondo comma dell'art. 43 per effettuare l'accertamento dei redditi, nonostante l'avvenuta presentazione del mod. 101, attestante i redditi da lavoro percepiti. Questo trattamento diseguale non sembra trovare giustificazioni in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione, non potendosi ravvisare una maggiore pericolosita' sociale, sia in termini qualitativi che quantitativi, del percettore di redditi da lavoro dipendente, che ometta di dichiarare parte dei redditi percepiti, ricompresi eventualmente in altre categorie reddituali di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 917/1986, rispetto ad altri contribuenti che, pur presentando una formale dichiarazione dei redditi, omettano di dichiarare parte degli stessi ugualmente ricompresi nelle categorie reddituali pocanzi richiamate. Il maggior termine concesso alla A.F. dal secondo comma dell'art. 43 cit. sembra rispondere unicamente all'esigenza di riconoscere un maggior spazio temporale per l'accertamento dei redditi dei soggetti passivi del tributo diretto che, pur essendo soggetti alla presentazione della dichiarazione, la abbiano omessa, occultando volontariamente con cio' la propria posizione tributaria nei confronti del fisco. In questa situazione non sembra, invece, essere il soggetto percettore di redditi di lavoro dipendente, che con la presentazione del mod. 101 anche se in sostituzione della dichiarazione dei redditi, evidenzia in ogni caso la sua posizione di soggetto passivo del tributo diretto. La eventuale rettifica del reddito complessivo imponibile di quest'ultimo soggetto ad opera della A.F. non comporta alcuna significativa differenza rispetto ad altri soggetti che abbiano prodotto dichiarazioni dei redditi, ugualmente non veritiere sia in termini qualitativi che quantitativi. Da cio' la evidente illogicita' del sistema e della palese diseguaglianza, in relazione agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, in termini di soggezione al potere accertativo ed agli obblighi connessi (richiesta chiarimenti, di esibizione di documenti ecc.) per un piu' lungo periodo di tempo, quale conseguenza della qualita' di percettore di redditi di lavoro dipendente ammesso all'esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi (questo comma dall'art. 1 del d.P.R. n. 600/1973) rispetto ad altri contribuenti esonerati (primo comma del d.P.R. n. 600/1973). E' lecito, quindi, dubitare, ove non si dovesse ritenere la presentazione del mod. 101 equiparabile alla presentazione della dichiarazione dei redditi, della legittimita' costituzionale del primo e secondo comma dell'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973 nella parte ove non prevede anche la presentazione del mod. 101, in sostituzione della dichiarazione (primo comma), ed ove non esclude dal potere di soggezione all'accertamento di ufficio i soggetti percettori di reddito di lavoro dipendente, che abbiano presentato nei termini il mod. 101, cosi' come disposto dal quarto comma, lett. d), dell'art. 1 del d.P.R. n. 600/1973 (secondo comma). La presente questione di legittimita' costituzionale e' "rilevante" ai fini della definizione del presente giudizio e "non manifestamente infondata".